Ordinanza del 18 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr)
Verordnung vom 18. Juni 2021 über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten (Bauarbeitenverordnung, BauAV)
1 I lavori effettuati a impianti termici accessibili e a camini di fabbrica devono essere sorvegliati da una persona che si trova fuori dalla zona di pericolo.
2 L’accesso agli impianti termici e ai camini di fabbrica è autorizzato soltanto dopo un periodo di raffreddamento sufficiente e dopo l’evacuazione dei gas pericolosi per la salute accumulatisi. L’evacuazione dei gas deve essere verificata mediante misurazione.
3 Se i gas pericolosi per la salute non possono essere evacuati, per accedere a impianti termici accessibili o a camini di fabbrica deve essere indossato un apparecchio di protezione delle vie respiratorie indipendente dall’aria ambiente.
1 Wärmetechnische Anlagen sind Feuerungsanlagen und stationäre Verbrennungsmotoren für feste, flüssige oder gasförmige Brennstoffe, einschliesslich Wärmeerzeugungs-, Wärmetransport- und Wärmeverteileinrichtungen, Steuer- und Sicherheitseinrichtungen sowie Verbindungsrohre und Anlagen zur Ableitung der Abgase.
2 Hochkamine sind freistehende, von innen oder aussen begehbare Anlagen zur Ableitung der Abgase, die nur von oben nach unten gereinigt werden können.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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