Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale
Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 83 Sozialversicherung

832.311.141

Ordinanza del 18 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr)

832.311.141

Verordnung vom 18. Juni 2021 über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten (Bauarbeitenverordnung, BauAV)

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Art. 105 Estrazione di rocce con esplosivi

1 Per l’estrazione di rocce con esplosivi le pareti di scavo devono essere suddivise in gradoni.

2 L’altezza dei gradoni dipende dalle condizioni del materiale da estrarre. Non deve superare i 40 m. Nelle cave per l’estrazione di pietra naturale l’altezza massima dei gradoni può essere superiore a 40 m. L’altezza dei gradoni va definita nel piano di estrazione.

3 Prima di riprendere i lavori sui gradoni dopo un’esplosione, si deve far valutare, dimostrandola, la stabilità dei gradoni da uno specialista.

4 Dopo ogni volata, si devono rimuovere dalla parete il materiale pericolante e la roccia smossa.

Art. 102 Meldepflicht für den Abbau von Gestein

1 Die Arbeitgeber sind verpflichtet, der Suva mindestens 14 Tage vor der Ausführung den Abbau im Freien von Gestein von über 5000 m3 pro Abbaustelle zu melden.

2 Sie müssen die von der Suva zur Verfügung gestellten Formulare benützen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.