Gli organi cantonali d’esecuzione della legge sul lavoro sorvegliano l’applicazione delle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro nelle aziende e per le attrezzature di lavoro, nella misura in cui nessun altro organo esecutivo sia competente al riguardo.79 La loro competenza in materia d’approvazione dei piani e di permesso d’esercizio risulta dagli articoli 7 e 8 della legge sul lavoro.
79 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).
Die kantonalen Durchführungsorgane des ArG beaufsichtigen die Anwendung der Vorschriften über die Arbeitssicherheit in den Betrieben sowie für Arbeitsmittel, sofern dafür nicht ein anderes Durchführungsorgan zuständig ist. Die Zuständigkeit zur Plangenehmigung und Betriebsbewilligung ergibt sich aus den Artikeln 7 und 8 des ArG.
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