Il Dipartimento federale dell’interno,
visto l’articolo 19 dell’ordinanza 20 dicembre 19821 sull’assicurazione contro gli infortuni,
ordina:
Das Eidgenössische Departement des Innern.
gestützt auf Artikel 19 der Verordnung vom 20. Dezember 19821
über die Unfallversicherung,
verordnet:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.