1 Gli assicuratori sono autorizzati a concludere convenzioni con i fornitori di mezzi ausiliari al fine di regolamentare la loro collaborazione e fissare le tariffe.
2 A difetto di convenzione, il Dipartimento federale dell’interno può fissare importi massimi per il rimborso dei mezzi ausiliari.
1 Die Versicherer sind befugt, mit den Abgabestellen für Hilfsmittel vertraglich die Zusammenarbeit zu regeln und die Tarife festzulegen.
2 Soweit keine Verträge bestehen, kann das Eidgenössische Departement des Innern für die Vergütung von Hilfsmitteln Höchstbeträge festlegen.
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