1 Sono rimborsate le spese di viaggio, di trasporto e di salvataggio necessarie.
2 Il Consiglio federale può limitare il rimborso delle spese insorte all’estero.
1 Die notwendigen Reise‑, Transport- und Rettungskosten werden vergütet.
2 Der Bundesrat kann die Vergütung für Kosten im Ausland begrenzen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.