1 Il prestito di valori mobiliari e le operazioni pensionistiche non sono ammessi.
2 È ammesso il prestito di valori mobiliari nell’ambito di un investimento collettivo di capitale di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettera e, se il diritto di quest'ultimo alla restituzione dei valori patrimoniali in prestito è effettivamente garantito.
3 Il DFI può emanare prescrizioni di dettaglio.
1 Die Effektenleihe und das Pensionsgeschäft sind unzulässig.
2 Zulässig ist die Effektenleihe innerhalb einer kollektiven Kapitalanlage nach Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe e, wenn deren Anspruch auf Rückforderung der entliehenen Vermögenswerte effektiv sichergestellt ist.
3 Das EDI kann nähere Vorschriften erlassen.
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