1 Le modifiche che riguardano gli elementi del piano d’esercizio di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettere a, i e k–n necessitano dell’autorizzazione dell’autorità di vigilanza.
2 Le modifiche che riguardano gli elementi del piano d’esercizio di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettere b–f, j, o e p devono essere previamente comunicate all’autorità di vigilanza. Sono considerate autorizzate se l’autorità di vigilanza non avvia una verifica entro otto settimane dalla comunicazione.
1 Änderungen, welche die Elemente des Geschäftsplans nach Artikel 7 Absatz 2 Buchstaben a, i und k–n betreffen, bedürfen einer Bewilligung der Aufsichtsbehörde.
2 Änderungen, welche die Elemente des Geschäftsplans nach Artikel 7 Absatz 2 Buchstaben b–f, j, o und p betreffen, sind der Aufsichtsbehörde vorgängig mitzuteilen. Sie gelten als bewilligt, sofern die Aufsichtsbehörde nicht innert acht Wochen nach der Mitteilung eine Prüfung einleitet.
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