1 Gli assicuratori rilasciano la tessera d’assicurato entro il 1° gennaio 2010.
2 Essi sono tenuti a istituire la consultazione on line di cui all’articolo 15 entro il 1° gennaio 2010.
3 Gli assicuratori e i fornitori di prestazioni garantiscono la sicurezza della trasmissione dei dati secondo l’articolo 15 capoverso 5 dal 1° gennaio 2010.
11 Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6145).
1 Die Versicherer müssen die Versichertenkarte bis zum 1. Januar 2010 ausstellen.
2 Sie müssen das Online-Verfahren nach Artikel 15 bis zum 1. Januar 2010 einrichten.
3 Die Versicherer und die Leistungserbringer müssen die sichere Datenübermittlung nach Artikel 15 Absatz 5 ab dem 1. Januar 2010 gewährleisten.
10 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 26. Nov. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 6145).
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