1 Il Consiglio federale nomina i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro su proposta delle rispettive organizzazioni mantello e i rappresentanti dell’amministrazione pubblica su proposta del Dipartimento federale dell’interno.
2 Esso nomina il nono membro del Consiglio di fondazione su proposta dei membri già nominati.
1 Der Bundesrat wählt die Vertreter der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber auf Vorschlag der entsprechenden Spitzenorganisationen und die Vertreter der öffentlichen Verwaltung auf Vorschlag des Eidgenössischen Departementes des Innern.
2 Er wählt das neunte Mitglied des Stiftungsrates auf Vorschlag der bereits gewählten Mitglieder.
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