1 Il Fondo di garanzia copre i costi dell’Ufficio centrale del 2° pilastro, da contabilizzare separatamente nel rendiconto annuale, con i mezzi di cui all’articolo 12a dell’ordinanza del 22 giugno 199859 sul Fondo di garanzia LPP.60
2 Il Fondo di garanzia può riscuotere dagli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio, alla fine di ogni anno civile, un contributo destinato a coprire le spese risultanti dai casi trasmessi.
60 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).
1 Der Sicherheitsfonds deckt die in seiner Rechnung separat auszuweisenden Kosten für die Zentralstelle 2. Säule aus den Mitteln nach Artikel 12a der Verordnung vom 22. Juni 199861 über den Sicherheitsfonds BVG.62
2 Der Sicherheitsfonds kann von Einrichtungen, die Freizügigkeitskonten oder ‑policen führen, jeweils per Jahresende einen kostendeckenden Beitrag für die vermittelten Fälle erheben.
62 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 der V vom 10. Juni 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2347).
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