Nei casi di cui all’articolo 24 capoverso 2 LPC i sussidi federali per le spese amministrative possono essere ridotti al massimo del 30 per cento.
Der Bundesbeitrag an die Verwaltungskosten kann in den Fällen nach Artikel 24 Absatz 2 ELG um höchstens 30 Prozent gekürzt werden.
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