Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale
Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 83 Sozialversicherung

831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

831.201 Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV)

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Art. 98t Convenzioni di collaborazione: competenza e procedura

1 Il DFI è responsabile per la conclusione delle convenzioni di collaborazione con le associazioni mantello del mondo del lavoro ai sensi dell’articolo 68sexies LAI.

2 Sono considerate associazioni mantello del mondo del lavoro soltanto le associazioni mantello attive a livello nazionale o di regione linguistica.

3 Le associazioni mantello del mondo del lavoro presentano all’UFAS una richiesta di convenzione di collaborazione. L’UFAS mette a disposizione un modulo a tal fine.

4 Prima di concludere una convenzione di collaborazione, il DFI consulta la Commissione federale AVS/AI.

435 Introdotto dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).

Art. 98bis IVG

Als Einsatzbetriebe nach Artikel 68quinquies IVG gelten einzig Betriebe des ersten Arbeitsmarktes. Anstalten oder Werkstätten nach Artikel 27 IVG sind ausgeschlossen.

435 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 3. Nov. 2021, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 706).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.