Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale
Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 83 Sozialversicherung

831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

831.201 Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV)

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Art. 96 Valutazioni scientifiche

1 Dopo aver consultato la Commissione federale AVS/AI, il DFI elabora un programma pluriennale di valutazioni scientifiche sull’applicazione della legge. Verifica costantemente il programma di cui stabilisce un bilancio preventivo.

2 L’UFAS è incaricato dell’esecuzione del programma. Può delegare a terzi l’esecuzione parziale o integrale del programma.

424 Originario sotto Cap. 8. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).

Art. 94

424 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5155).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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