1 I fornitori di provvedimenti secondo gli articoli 14a–18 LAI e l’articolo 43 LPGA devono fornire nelle loro fatture tutte le indicazioni amministrative necessarie alla verifica del calcolo del rimborso e dell’economicità delle prestazioni conformemente all’articolo 27ter capoverso 1 LAI.
2 I fornitori di prestazioni fanno pervenire all’assicurato una copia della fattura. Questa può essere inviata in formato cartaceo o per via elettronica.
353 Introdotto dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).
Für den ambulanten Bereich und den Bereich medizinische Rehabilitation ist Artikel 59abis KVV352 anwendbar.
351 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 3. Nov. 2021, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 706).
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