Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale
Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 83 Sozialversicherung

831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

831.201 Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV)

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Art. 72bis

1 Le perizie che interessano tre o più discipline mediche sono eseguite da un centro peritale con cui l’UFAS ha concluso una convenzione.

1bis Le perizie che interessano due discipline mediche devono essere eseguite da un centro peritale o da una coppia di periti con cui l’UFAS ha concluso una convenzione.302

2 I mandati sono attribuiti con metodo aleatorio.

300 Introdotto dal n. II 1 dell’O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2011 5679).

301 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).

302 Introdotto dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).

Art. 72

299 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 15. Juni 1992, mit Wirkung seit 1. Juli 1992 (AS 1992 1251).

 

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