1 La presente ordinanza ha effetto a contare dal 1° gennaio 1961. Essa è applicabile anche alle richieste presentate nel 1960, ma non ancora risolte alla data della sua entrata in vigore.
2 ...466
3 Il DFI è incaricato dell’esecuzione.
4 L’UFAS emana le disposizioni d’esecuzione relative agli articoli 108–110.467
466 Abrogato dal n. I del DCF del 15 gen. 1968, con effetto dal 1° gen. 1968 (RU 1968 43).
467 Introdotto dal n. I dell’O del 28 gen. 2004 (RU 2004 743). Nuovo testo giusta il n. I 17 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
466 Aufgehoben durch Ziff. I des BRB vom 15. Jan. 1968, mit Wirkung seit 1. Jan. 1968 (AS 1968 43).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.