Il Consiglio federale disciplina la collaborazione tra gli uffici AI e gli organi dell’AVS.
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349 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2377; FF 1988 II 1149).
350 Tit. abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 1991 (3a revisione dell’AI), con effetto dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2377; FF 1988 II 1149).
Der Bundesrat regelt die Zusammenarbeit zwischen den IV-Stellen und den Organen der Alters- und Hinterlassenenversicherung.
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