Verificandosi circostanze straordinarie non imputabili al richiedente, la Cassa di compensazione può prorogare di un anno al massimo, a richiesta e nel singolo caso, i termini per la presentazione della dichiarazione di partecipazione. La concessione o il rifiuto della proroga devono essere notificati mediante una decisione impugnabile.
18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2828).
Liegen ausserordentliche Verhältnisse vor, die nicht vom Antragsteller zu vertreten sind, kann die Ausgleichskasse auf Gesuch in Einzelfällen die Frist zur Abgabe der Beitrittserklärung um längstens ein Jahr erstrecken. Die Gewährung oder die Ablehnung ist durch eine Kassenverfügung zu treffen.
18 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Okt. 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2828).
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