Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale
Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 83 Sozialversicherung

831.101 Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

831.101 Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV)

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Art. 99 Costituzione di nuove casse di compensazione e trasformazione di casse di compensazione esistenti

1 Le associazioni che non hanno costituito una cassa di compensazione al 1° gennaio 1948 possono, per la prima volta, tre anni dopo l’entrata in vigore della LAVS e, in seguito, soltanto ogni cinque anni, costituire una nuova cassa di compensazione oppure partecipare, come nuova associazione fondatrice, all’amministrazione di una cassa di compensazione già esistente.

2 La fusione di casse di compensazione è attuabile in qualsiasi momento, nella misura in cui i membri affiliati alla nuova cassa di compensazione nata dalla fusione sono approssimativamente gli stessi di quelli delle casse che fusionano.

3 Le associazioni fondatrici la cui cassa di compensazione è sciolta, possono, con il consenso dell’Ufficio federale, partecipare in qualsiasi momento all’amministrazione di una cassa di compensazione già esistente, sempre che ciò appaia indicato dalle circostanze particolari.

4 Lo stato delle associazioni fondatrici di una cassa di compensazione può essere modificato in ogni tempo, con il consenso dell’Ufficio federale, a patto che i mutamenti non tocchino per nulla i membri finora affiliati alla cassa di compensazione.

5 La trasformazione di una cassa di compensazione non paritetica in una cassa di compensazione paritetica o viceversa, nonché la partecipazione di altre associazioni di salariati all’amministrazione di una cassa di compensazione o le dimissioni di associazioni di salariati dall’amministrazione di una cassa di compensazione sono ammesse soltanto alla scadenza del periodo di tre e di cinque anni indicato nel capoverso 1.

6 L’Ufficio federale assegna il termine entro il quale devono essere prese le misure necessarie per la costituzione di nuove casse di compensazione o per la trasformazione di casse di compensazione esistenti.

348 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

Art. 99 Errichtung neuer und Umwandlung bestehender Ausgleichskassen

1 Verbände, die auf den l. Januar 1948 keine Ausgleichskasse errichtet haben, können erstmals nach drei und dann jeweils nach fünf Jahren seit Inkrafttreten des AHVG eine neue Ausgleichskasse errichten oder an der Verwaltung einer bereits bestehenden Ausgleichskasse als weiterer Gründerverband mitwirken.

2 Der Zusammenschluss von Ausgleichskassen ist jederzeit möglich, sofern der neuen, daraus hervorgegangenen Ausgleichskasse annähernd die gleichen Mitglieder angehören, die den zusammengeschlossenen Ausgleichskassen vorher unterstellt waren.

3 Gründerverbände, deren Ausgleichskasse aufgelöst wird, können sich mit Bewilligung des Bundesamtes jederzeit an der Verwaltung einer bestehenden Ausgleichskasse beteiligen, sofern besondere Verhältnisse dies angezeigt erscheinen lassen.

4 Änderungen im Bestand der Gründerverbände einer Ausgleichskasse, die keine Einwirkung auf die bisherige Mitgliedschaft der Ausgleichskasse haben, können mit Genehmigung des Bundesamtes jederzeit erfolgen.

5 Die Umwandlung einer nicht paritätischen Ausgleichskasse in eine paritätische Ausgleichskasse oder umgekehrt sowie die Mitwirkung weiterer Arbeitnehmerverbände an der Verwaltung einer Ausgleichskasse oder die Entlassung von Arbeitnehmerverbänden aus der Verwaltung einer Ausgleichskasse ist nur auf Ende der drei- bzw. fünfjährigen Periode gemäss Absatz 1 zulässig.

6 Das Bundesamt setzt die Fristen an, innert welcher die für die Errichtung neuer Ausgleichskassen oder für den Zusammenschluss oder die Umwandlung bestehender Ausgleichskassen notwendigen Massnahmen getroffen werden müssen.

342 Fassung gemäss Ziff. I der V von 5. April 1978, in Kraft seit 1. Jan. 1979 (AS 1978 420).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.