1 Le persone che non pagano i contributi ai quali sono tenute o non consegnano il conteggio relativo ai contributi paritari entro i termini prescritti, devono essere immediatamente diffidate per scritto dalla cassa di compensazione.
2 Con la diffida è addossata all’interessato una tassa da 20 a 200 franchi.
150 Introdotto dal n. I dell’O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441).
1 Beitragspflichtige, die innert der vorgeschriebenen Frist die Beiträge nicht bezahlen oder die Lohnbeiträge nicht abrechnen, sind von der Ausgleichskasse unverzüglich schriftlich zu mahnen.
2 Mit der Mahnung ist eine Mahngebühr von 20–200 Franken aufzuerlegen.
149 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 1. März 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 1441).
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