Le infrazioni alle prescrizioni d’ordine e di controllo come pure le multe d’ordine si prescrivono in un anno a contare dal giorno in cui sono state commesse, rispettivamente dal giorno in cui il provvedimento è divenuto esecutivo. La prescrizione della multa è interrotta da ogni atto diretto all’esecuzione.
508 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392).
Verletzungen von Ordnungs- und Kontrollvorschriften sowie Ordnungsbussen verjähren in einem Jahr seit ihrer Begehung bzw. seit Eintritt der Rechtskraft. Die Verjährung der Busse wird durch jede auf Vollstreckung gerichtete Handlung unterbrochen.
506 Fassung gemäss Ziff. I des BRB vom 20. April 1951, in Kraft seit 1. Jan. 1951 (AS 1951 394).
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