1 L’estensione delle revisioni deve essere adattata al movimento degli affari della cassa di compensazione.
2 Le revisioni devono estendersi in particolare alla contabilità, al regolamento dei conti, all’applicazione materiale delle disposizioni legali, nonché all’organizzazione interna della cassa di compensazione. L’Ufficio federale può impartire agli uffici di revisione istruzioni in merito.
1 Die Revisionen sind in einem dem Geschäftsverkehr der Ausgleichskasse angemessenen Umfang durchzuführen.
2 Die Revisionen haben sich insbesondere auf die Buchhaltung, den Abrechnungsverkehr, die materielle Rechtsanwendung und die innere Organisation der Ausgleichskasse zu beziehen. Das Bundesamt kann den Revisionsstellen entsprechende Weisungen erteilen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.