1 Gli atti delle casse di compensazione devono essere conservati accuratamente e in modo che nessuna persona non autorizzata possa prendere conoscenza del contenuto.
2 L’Ufficio federale può emanare prescrizioni particolari sulla conservazione degli atti, nonché sulla consegna o distruzione di atti vecchi.
1 Die Akten der Ausgleichskassen sind geordnet und derart aufzubewahren, dass Unbefugte keine Einsicht in sie nehmen können.
2 Das Bundesamt kann nähere Vorschriften über die Aktenaufbewahrung sowie über die Ablieferung oder Vernichtung alter Akten erlassen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.