1 Fino alla completa estinzione del debito dell’AI, la parte delle liquidità e degli investimenti del Fondo di compensazione AI che alla fine dell’anno contabile eccede il 50 per cento delle uscite di un anno è accreditata al Fondo di compensazione AVS.
2 In deroga all’articolo 78 LAI13, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2017 la Confederazione assume l’onere annuo degli interessi passivi sul riporto delle perdite dell’AI.
3 A partire dal 1° gennaio 2018 il consiglio di amministrazione stabilisce un tasso d’interesse alle condizioni di mercato per la remunerazione del debito del Fondo di compensazione AI nei confronti del Fondo di compensazione AVS.
1 Bis zur vollständigen Entschuldung der IV wird der Anteil des Bestands an flüssigen Mitteln und Anlagen des IV-Ausgleichsfonds, der am Ende des Rechnungsjahres 50 Prozent der Jahresausgaben der IV übersteigt, dem AHV-Ausgleichsfonds gutgeschrieben.
2 In Abweichung von Artikel 78 IVG13 übernimmt der Bund für den Zeitraum vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2017 den jährlichen Zinsaufwand auf dem IV-Verlustvortrag.
3 Ab dem 1. Januar 2018 legt der Verwaltungsrat für die Verzinsung der Schulden des IV-Ausgleichsfonds gegenüber dem AHV-Ausgleichsfonds einen Zinssatz zu Marktbedingungen fest.
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