Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale
Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 83 Sozialversicherung

830.11 Ordinanza dell' 11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)

830.11 Verordnung vom 11. September 2002 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSV)

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Art. 17 Regresso contro un autore del danno non titolare di un’assicurazione per la responsabilità civile

Se al regresso partecipano più assicuratori, essi designano un unico rappresentante nei confronti del responsabile. Se non giungono a un’intesa, la rappresentanza è esercitata nell’ordine seguente:47

a.
dall’assicurazione contro gli infortuni;
b.
dall’assicurazione militare;
c.
dall’assicurazione malattia;
d.
dall’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dall’assicurazione per l’invalidità.

47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5149).

Art. 17 Rückgriff auf einen nicht haftpflichtversicherten Schädiger

Mehrere am Rückgriff beteiligte Versicherungsträger einigen sich auf eine einzige Vertretung gegenüber dem Haftpflichtigen. Kommt keine Einigung zustande, ist die Vertretung in folgender Reihenfolge vorzunehmen:

a.
durch die Unfallversicherung;
b.
durch die Militärversicherung;
c.
durch die Krankenversicherung;
d.
durch die AHV/IV.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.