Il Consiglio federale designa gli organi incaricati di svolgere i compiti previsti per le singole assicurazioni sociali, in particolare in qualità di autorità competente, organismo di collegamento e istituzione competente, secondo gli atti normativi di cui alla versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone70 e secondo altre convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale.
Der Bundesrat bestimmt die Stellen, die damit beauftragt sind, für die einzelnen Sozialversicherungen die Aufgaben, insbesondere als zuständige Behörde, Verbindungsstelle und zuständiger Träger, gemäss den Erlassen in der für die Schweiz verbindlichen Fassung von Anhang II des Freizügigkeitsabkommens61 und gemäss anderen internationalen Abkommen über die soziale Sicherheit wahrzunehmen.
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