(art. 4 cpv. 4 LC; art. 13 e 14 dell’O del 16 gen. 19916 sul collocamento, OC)
1 L’emolumento riscosso per il rilascio dell’autorizzazione è compreso tra 750 e 1650 franchi, in funzione dell’onere richiesto alle autorità.
2 L’emolumento riscosso per la modifica dell’autorizzazione è compreso tra 220 e 850 franchi, in funzione dell’onere richiesto alle autorità.
3 Per gli uffici di collocamento di istituzioni di utilità pubblica, l’autorità che rilascia l’autorizzazione può ridurre o sopprimere l’emolumento riscosso in virtù dei capoversi 1 e 2, se tale emolumento rappresenta un onere finanziario manifestamente troppo elevato per le istituzioni in questione.
4 Se la domanda d’autorizzazione è ritirata o non viene portata avanti e l’autorità che rilascia l’autorizzazione ha già intrapreso lavori al riguardo, può essere riscosso un emolumento fino a concorrenza dell’importo massimo dell’emolumento per il rilascio dell’autorizzazione di cui al capoverso 1.
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5325).
(Art. 4 Abs. 4 AVG; Art. 13 und 14 der Arbeitsvermittlungsverordnung
vom 16. Jan. 19916, AVV)
1 Die Bewilligungsgebühr beträgt je nach Aufwand der Behörde 750−1650 Franken.
2 Die Gebühr bei Änderungen der Bewilligung beträgt je nach Aufwand der Behörde 220−850 Franken.
3 Für Arbeitsvermittlungsstellen gemeinnütziger Institutionen kann die Bewilligungsbehörde die Gebühren nach den Absätzen 1 und 2 herabsetzen oder erlassen, sofern diese Gebühren die pflichtigen Institutionen finanziell unzumutbar belasten würden.
4 Wird das Bewilligungsgesuch zurückgezogen oder nicht weiterverfolgt und hat die Bewilligungsbehörde bereits Arbeiten vorgenommen, so kann eine Gebühr bis zur maximalen Höhe der Bewilligungsgebühr nach Absatz 1 erhoben werden.
5 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 5325).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.