I beneficiari di sussidi devono presentare periodicamente o, se si tratta di un'attività occasionale alla fine di tale attività, dei rapporti e dei rendiconti all'Ufficio federale, conformandosi alle sue istruzioni. Essi forniscono all'Ufficio federale tutte le altre informazioni richieste; se danno lavoro a domicilio, possono essere tenuti a fornire parimente informazioni sulle condizioni di salario e di lavoro.
Die Beitragsempfänger haben dem Bundesamt nach dessen Weisungen periodisch, und im Fall von einmaligen Massnahmen nach Durchführung derselben, Bericht zu erstatten und Rechnung abzulegen. Sie haben dem Bundesamt alle weitern erforderlichen Auskünfte zu erteilen, im Fall der Ausgabe von Heimarbeit namentlich auch über die Lohn- und Arbeitsbedingungen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.