L’impresa e il lavoratore devono fornire agli organi di vigilanza le informazioni necessarie all’esecuzione della presente legge61e della relativa ordinanza e tenere a loro disposizione i piani di servizio e la ripartizione del servizio.
61 Nuova espressione giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3147).
Die Unternehmen und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind verpflichtet, den Aufsichtsorganen die erforderlichen Auskünfte über den Vollzug dieses Gesetzes und dessen Verordnung zu erteilen sowie die Dienstpläne und Diensteinteilungen zur Verfügung zu halten.
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