1 Ai giovani si applicano le disposizioni di protezione speciale secondo la legge del 13 marzo 196449 sul lavoro e le ordinanze emanate in virtù di tale legge.
2 Le autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge sono competenti per la vigilanza e l’autorizzazione di deroghe. Sono inoltre competenti per la cooperazione specialistica secondo le disposizioni che il Consiglio federale emana per la protezione dei giovani in virtù della legge sul lavoro.
48 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3147).
1 Für Jugendliche gelten die Sonderschutzvorschriften des Arbeitsgesetzes vom 13. März 196454 und der gestützt darauf erlassenen Verordnungen.
2 Die Vollzugsbehörden dieses Gesetzes sind zuständig für die Aufsicht und die Erteilung von Ausnahmebewilligungen. Weiter sind sie zuständig für die fachliche Mitwirkung nach den Bestimmungen, die der Bundesrat gestützt auf das Arbeitsgesetz zum Schutz der Jugendlichen erlässt.
53 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 9. Dez. 2018 (AS 2017 3595, 2018 3285; BBl 2015 3999).
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