1 Le imprese devono stabilire la ripartizione dei giorni di lavoro e l’assegnazione dei giorni di riposo e delle vacanze in uno schema definibile mediante ordinanza.
2 I lavoratori o i loro rappresentanti devono essere consultati prima della compilazione definitiva dei piani e della ripartizione del servizio.
1 Die Unternehmen haben die Einteilung der Arbeitstage sowie die Zuteilung der Ruhetage und Ferien in einer durch Verordnung bestimmten Art der Darstellung festzulegen.
2 Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder ihre Vertretung sind vor der endgültigen Festsetzung der Dienstpläne und der Diensteinteilungen anzuhören.45
45 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 9. Dez. 2018 (AS 2017 3595, 2018 3285; BBl 2015 3999).
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