Per garantire la protezione dei lavoratori, l’autorità stabilisce per determinati settori, in funzione della natura e della quantità delle materie esplodibili nonché dei procedimenti di lavoro:
35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1636).
Die Behörde legt je nach Art und Menge der explosionsfähigen Stoffe und der Arbeitsverfahren zum Schutz der Arbeitnehmer für bestimmte Bereiche fest:
34 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Mai 2000, in Kraft seit 1. Aug. 2000 (AS 2000 1636).
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