Per le misure d’igiene nei macelli e stabilimenti per la lavorazione della selvaggina10 fanno stato le prescrizioni di cui all’allegato 3.
10 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1637).
Für die Hygienemassnahmen in den Schlacht- und Wildbearbeitungsbetrieben gelten die Vorschriften nach Anhang 3.
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