1 Se a una derrata alimentare vengono aggiunte colture batteriche vive, ciò deve essere indicato nell’elenco degli ingredienti e nella denominazione specifica nel modo seguente:
2 Non deve essere apposta una dichiarazione del valore nutritivo conformemente all’articolo 22 OID21 per il sale commestibile, il sale da cucina o il sale che sono iodati o fluorati e sono consegnati come tali.
3 Il sale commestibile, il sale da cucina o il sale iodati devono essere designati come «sale commestibile iodato», «sale da cucina iodato», «sale iodato».
4 Il sale commestibile, il sale da cucina o il sale fluorati devono essere designati come «sale commestibile fluorato», «sale da cucina fluorato», «sale fluorato».
5 Per quanto riguarda il sale commestibile sono ammesse le seguenti indicazioni:
19 ICSP; www.the-icsp.org
20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2389).
1 Werden einem Lebensmittel lebende Bakterienkulturen zugesetzt, so muss im Verzeichnis der Zutaten und in der Sachbezeichnung wie folgt darauf hingewiesen werden:
2 Wird Speisesalz, Kochsalz oder Salz, das als solches abgegeben wird, iodiert oder fluoridiert, kann auf die Nährwertdeklaration nach Artikel 22 LIV21 verzichtet werden.
3 Iodiertes Speisesalz, Kochsalz oder Salz muss als «iodiertes Speisesalz», «iodiertes Kochsalz», «iodiertes Salz» oder als «Speisesalz iodiert», «Kochsalz iodiert», «Salz iodiert» bezeichnet werden.
4 Fluoridiertes Speisesalz, Kochsalz oder Salz muss als «fluoridiertes Speisesalz», «fluoridiertes Kochsalz», «fluoridiertes Salz» oder als «Speisesalz fluoridiert» «Kochsalz fluoridiert», «Salz fluoridiert» bezeichnet werden.
5 Bei Speisesalz sind folgende Hinweise zulässig:
19 ICSP; www.the-icsp.org
20 Fassung gemäss Ziff. I der V des EDI vom 27. Mai 2020, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 2389).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.