1 Per i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali, le decisioni di portata generale di cui all’articolo 17 capoverso 4 ODerr devono contenere le indicazioni seguenti:
2 Le decisioni di portata generale e il loro passaggio in giudicato sono pubblicati nel Foglio federale.
3 L’USAV informa tempestivamente le autorità di esecuzione cantonali sul rilascio di una decisione di portata generale e sul suo passaggio in giudicato.
1 Die Allgemeinverfügung nach Artikel 17 Absatz 4 LGV muss für neuartige traditionelle Lebensmittel folgende Angaben enthalten:
2 Die Allgemeinverfügung sowie der Eintritt der Rechtskraft werden im Bundesblatt publiziert.
3 Das BLV informiert die kantonalen Vollzugsorgane unverzüglich über den Erlass einer Allgemeinverfügung und über den Eintritt von deren Rechtskraft.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.