1 La pubblicità degli alimenti a fini medici speciali sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti è limitata alle pubblicazioni specializzate in puericultura e alle pubblicazioni scientifiche. Non sono ammesse immagini di lattanti o altre immagini o diciture che possano idealizzare l’uso del prodotto.
2 Nei punti di vendita di tali alimenti è vietata la distribuzione di campioni. Sono inoltre vietate altre forme di promozione intese a indurre i consumatori all’acquisto, quali modalità speciali di esposizione, buoni sconto, premi, vendite speciali, vendite promozionali e vendite abbinate ai prodotti.
3 I produttori e i distributori non devono offrire alla popolazione, in particolare alle donne in gravidanza, alle madri e ai membri delle relative famiglie, tali alimenti sotto forma di prodotti gratuiti o a basso prezzo, campioni o altri omaggi.
Für Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke, die für die Ernährungsanforderungen von Säuglingen entwickelt wurden, gelten in Bezug auf die Kennzeichnung zusätzlich zu den Artikeln 28 und 29 die folgenden Anforderungen:
14 Fassung gemäss Ziff. I der V des EDI vom 27. Mai 2020, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 2245).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.