Chi fabbrica o importa alimenti a fini medici speciali e intende immetterli sul mercato deve comunicarlo all’USAV prima della prima immissione sul mercato, a ogni modifica della composizione e a ogni adeguamento della caratterizzazione. Con la comunicazione va presentato all’USAV un imballaggio originale, un’etichetta originale o la rispettiva copia stampata con la composizione del prodotto.
Die Bestimmungen nach Artikel 22 Absätze 1–4 gelten auch für die Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke, die für die Ernährungsanforderungen von Säuglingen und Kleinkindern entwickelt wurden.
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