1 Chi fabbrica o importa un alimento per lattanti e intende immetterlo sul mercato deve comunicarlo all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) prima della prima immissione sul mercato, a ogni modifica della composizione e a ogni adeguamento della caratterizzazione.
2 Con la comunicazione va presentato un imballaggio originale, un’etichetta originale o la rispettiva stampa laser.
1 Wer Säuglingsanfangsnahrung herstellt oder importiert und diese in Verkehr bringen will, muss dies dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) vor dem ersten Inverkehrbringen sowie bei jeder Rezepturänderung und Kennzeichnungsanpassung melden.
2 Mit der Meldung ist eine Originalpackung, ein Originaletikett oder ein Laserausdruck davon einzureichen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.