1 Gli impianti devono essere costruiti e fatti funzionare in modo tale da rispettare le limitazioni preventive delle emissioni definite nell’allegato 1.
2 Nel caso di impianti per i quali l’allegato 1 non prevede prescrizioni, l’autorità ordina limitazioni delle emissioni nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.
1 Anlagen müssen so erstellt und betrieben werden, dass sie die in Anhang 1 festgelegten vorsorglichen Emissionsbegrenzungen einhalten.
2 Bei Anlagen, für die Anhang 1 keine Vorschriften enthält, ordnet die Behörde Emissionsbegrenzungen so weit an, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist.
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