L’esecuzione della presente ordinanza spetta ai Cantoni fatto salvo l’articolo 18.
Die Kantone vollziehen diese Verordnung unter Vorbehalt von Artikel 18.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.