1 Per la manipolazione di sorgenti mediche devono essere disponibili, in qualsiasi momento e per ogni settore di applicazione, strumenti di misurazione appropriati.
2 Gli strumenti di misurazione devono soddisfare i requisiti dell’ordinanza del DFGP del 7 dicembre 20128 sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti e devono essere controllati periodicamente.
1 Für den Umgang mit medizinischen Quellen müssen im entsprechenden Anwendungsbereich geeignete Messmittel jederzeit verfügbar sein.
2 Die Messmitel müssen den Anforderungen der Verordnung des EJPD vom 7. Dezember 20128 über Messmittel für ionisierende Strahlung genügen und regelmässig überprüft werden.
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