1 La presente ordinanza si applica a:
2 Essa si applica in particolare agli impianti destinati alle prove sui materiali, al trattamento dei materiali, alle tecniche di misura e di regolazione, alla produzione di radionuclidi nonché agli impianti con scopi di ricerca e di sterilizzazione.
1 Diese Verordnung gilt für:
2 Sie gilt insbesondere für Anlagen zur Werkstoffprüfung, Werkstoffveränderung, Mess- und Regeltechnik, Herstellung von Radionukliden sowie für Anlagen zu Forschungs- und Sterilisationszwecken.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.