Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP)
1 Non sono stabiliti limiti di dose per il paziente nel caso di applicazione di raggi a scopi diagnostici o terapeutici.
2 L’esposizione del paziente a radiazioni è lasciata al libero apprezzamento del responsabile. Questi è nondimeno tenuto ad osservare i principi della radioprotezione di cui agli articoli 8 e 9.
3 Il Consiglio federale emana disposizioni sulla protezione dei pazienti.
1 Bei Strahlenanwendungen zu diagnostischen oder therapeutischen Zwecken werden für den Patienten keine Dosisgrenzwerte festgelegt.
2 Die Strahlenexposition des Patienten liegt im Ermessen der verantwortlichen Person. Diese muss jedoch die Grundsätze des Strahlenschutzes nach den Artikeln 8 und 9 beachten.
3 Der Bundesrat erlässt Bestimmungen zum Schutz der Patienten.
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