1 I Cantoni istituiscono un servizio di protezione delle acque. Organizzano la polizia della protezione delle acque e un servizio avarie.
2 A livello federale, il servizio di protezione delle acque è l’Ufficio federale.
3 La Confederazione e i Cantoni possono, per compiti d’esecuzione, in particolare per il controllo e la sorveglianza, far capo a corporazioni di diritto pubblico e a privati.
1 Die Kantone richten Gewässerschutzfachstellen ein. Sie organisieren die Gewässerschutzpolizei und einen Schadendienst.
2 Das Bundesamt ist die Gewässerschutzfachstelle des Bundes.
3 Bund und Kantone können für den Vollzug öffentlich-rechtliche Körperschaften und Private beiziehen, insbesondere für die Kontrolle und Überwachung.
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