1 Tutta la pubblicità per i medicamenti delle categorie di dispensazione C e D deve recare l’indicazione di medicamento omologato, utilizzando i testi di cui agli articoli 16 capoverso 5 lettera c e 17. Può essere aggiunta la rappresentazione grafica riprodotta nell’allegato.
2 Tutta la pubblicità per i medicamenti della categoria di dispensazione E non deve recare l’indicazione di medicamento omologato.
43 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 mar. 2016 (RU 2016 971). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3713).
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41 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 11. März 2016 (AS 2016 971). Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Sept. 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2018 3713).
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