1 L’esito positivo del test può essere comunicato al donatore solamente se è stato confermato mediante metodi adeguati.
2 La comunicazione dell’esito positivo del test al donatore deve essere accompagnata da un’offerta di consulenza e assistenza.
3 Il donatore può chiedere che l’esito del test non gli sia comunicato.
1
2
3
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.