1 L’idoneità a donare il sangue deve essere valutata da un medico diplomato con esperienza nelle trasfusioni di sangue o da una persona formata per tale attività e subordinata alla vigilanza di un medico diplomato.
2 Prima del prelievo i donatori devono essere informati esaurientemente in merito alla donazione di sangue e al rischio di un’infezione causata da importanti agenti patogeni, in modo tale che rinuncino a donare il sangue qualora dalla loro donazione di sangue possa scaturire un rischio d’infezione per terzi.
3 Per il rimanente le informazioni concernenti la donazione sono disciplinate nell’allegato 5 numero 3.
4 Devono essere esclusi come donatori in particolare:
5 La valutazione dell’idoneità a donare il sangue è disciplinata per il rimanente nell’allegato 5 numero 1.
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3 Die Informationen bei einer Spende richten sich im Übrigen nach Anhang 5 Ziffer 3.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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