La paglia di papavero (capsule, teste e steli di papavero) che non è destinata alla fabbricazione di stupefacenti può essere importata o esportata unicamente con l’autorizzazione dell’Istituto. La sua commercializzazione in Svizzera non richiede un’autorizzazione.
Mohnstroh (Mohnkapseln, Mohnköpfe, Mohnstängel), das nicht zur Herstellung von Betäubungsmitteln dient, darf nur mit Bewilligung des Instituts ein- oder ausgeführt werden. Dessen Handel im Inland bedarf keiner Bewilligung.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.