1 Chi effettua trapianti di tessuti o cellule è tenuto a notificarlo all’UFSP.
2 Il Consiglio federale stabilisce il contenuto della notifica e gli obblighi delle persone soggette all’obbligo di notifica.
1 Wer Gewebe oder Zellen transplantiert, muss dies dem BAG melden.
2 Der Bundesrat legt den Inhalt der Meldung sowie die Pflichten der meldepflichtigen Personen fest.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.